Errata fatturazione elettronica: rimedi.
Nell’ambito dei rapporti commerciali tra soggetti passivi Iva, può verificarsi che l’acquirente riceva una fattura elettronica non dovuta o inesatta. In tali casi occorre prestare attenzione alla condotta da assumere al fine di rispettare il dettato normativo, il quale impone l’osservanza di specifici obblighi che ricadono su entrambi i soggetti coinvolti nell’operazione.
Va anzitutto precisato che, colui che riceve il documento errato è tenuto a segnalarlo all’emittente, affinché quest’ultimo possa attivarsi per eliminare le inesattezze attraverso la procedura di variazione regolata all’articolo 26 D.P.R. 633/1972.
In caso di inerzia dell’emittente oppure di mancata condivisione tra le parti della correzione eventualmente occorrente, il cessionario/committente ha l’obbligo di regolarizzare l’operazione emettendo un’autofattura che rettifichi le anomalie del documento emesso.
Più in dettaglio, ai sensi dell’articolo 6, comma 8, lett. b), D.Lgs. 471/1997, il destinatario dell’operazione provvede a sanare la fattura irregolare “presentando all’ufficio indicato nella lettera a), entro il trentesimo giorno successivo a quello della sua registrazione, un documento integrativo in duplice esemplare recante le indicazioni medesime, previo versamento della maggior imposta eventualmente dovuta”.
Con l’avvento della fatturazione elettronica, tale adempimento è reso possibile attraverso la trasmissione al sistema di interscambio di un documento integrativo contrassegnato con il codice “TD20”, indicando i dati del fornitore nella sezione anagrafica del cedente o prestatore e i propri dati nella sezione del cessionario o committente (Provv. AdE n. 89757/2018).
La correzione ha ad oggetto gli elementi obbligatori di cui all’articolo 21 D.P.R. 633/1972, pertanto può riguardare sia dati identificativi delle parti, sia i dati propriamente riferibili all’operazione (natura, qualità, quantità dei beni e dei servizi ovvero gli elementi che concorrono alla determinazione dell’imposta).
Tuttavia, prima di ricorrere alla suddetta procedura di autocorrezione, il cessionario committente ha l’onere preventivo di invitare la controparte a rettificare ovvero annullare la fattura con l’emissione di un’apposita nota di variazione (risposta all’istanza di interpello n. 133/2020). Nel quadro della fatturazione elettronica, tale comunicazione diviene ancor più cruciale, stante l’impossibilità per il destinatario di rifiutare il file transitato sul sdi.
Sulla tematica si è peraltro espressa recentemente l’Associazione Italiana Dottori commercialisti.
La norma di comportamento n. 209/2020 si sofferma proprio sulla particolare ipotesi in cui il cedente/prestatore non provveda a rettificare la fattura errata, enunciando, a seconda dei casi, la condotta raccomandabile al committente/cessionario tenuto conto dell’impianto normativo vigente. Nel documento, si distinguono le seguenti ipotesi:
- fattura relativa ad un’operazione inesistente;
- fattura recante l’errata applicazione del regime impositivo;
- fattura con errori che non incidono sul calcolo dell’imposta.
Se la fattura ha ad oggetto operazioni non supportate da alcun rapporto contrattuale sottostante (oggettivamente o soggettivamente inesistenti) il ricevente non registra la fattura e segnala l’anomalia all’emittente così da consentirgli l’emissione della nota di credito a storno totale dell’importo fatturato.
In ogni caso, il ricevente non è legittimato a detrarre l’imposta, data l’assenza del presupposto di effettuazione dell’operazione cui è subordinato il diritto.
Va inoltre rimarcato che l’utilizzo di fatture per operazioni inesistenti è una condotta rilevante sotto il profilo della responsabilità penale tributaria (articolo 2 D.Lgs. 74/2000).
Se invece la fattura si riferisce ad un’operazione esistente oggettivamene e soggettivamente ma reca l’errata applicazione del regime iva, il committente cessionario può annotare la fattura nei registri. L’errata applicazione dell’imposta può tradursi in un minore o maggiore addebito a titolo di rivalsa dell’Iva.
Nel caso di fattura con un’imposta inferiore, il ricevente è legittimato a registrare la fattura e a detrarre la relativa imposta, avendo cura di segnalare l’irregolarità al cedente/prestatore.
In caso di mancata ricezione della nota di rettifica, il cessionario/committente deve, entro 30 giorni dalla registrazione contabile, regolarizzare l’operazione trasmettendo al sistema di interscambio l’autofattura, oltre a versare la relativa differenza di imposta (la quale potrà simmetricamente essere portata in detrazione nei limiti previsti dagli articoli 19 e ss. D.P.R. 633/1973).
Sul punto si sottolinea che vi è un orientamento giurisprudenziale che esclude la responsabilità per mancato auto assolvimento dell’imposta, qualora la correzione attenga ad elementi sostanziali relativi alla qualificazione giuridico-fiscale della prestazione (Corte di Cassazione, sentenza n. 26183/2014).
Nel caso in cui l’imposta applicata non sia dovuta (es. operazione esclusa o non imponibile) o sia determinata applicando un’aliquota maggiore, in punto di diritto, è fatta salva la detrazione.
Tuttavia, l’Associazione raccomanda di astenersi dal portare in detrazione l’Iva, onde evitare l’irrogazione della sanzione di cui all’articolo 6, comma 6, D.Lgs. 471/1997 (compresa tra 250 e 10.000 euro). Anche in quest’ultimo caso, il soggetto passivo può attivarsi per richiedere l’emissione di una nota di variazione e, in caso di mancata adesione del fornitore, ricorrere alla procedura di autocorrezione sopra descritta. In questo caso, contabilmente, la rettifica sarà trattata alla stregua della rilevazione di una nota di debito che riduce l’Iva e il debito verso il fornitore per l’ammontare addebitatogli erroneamente.
Nel terzo caso, ovvero quello relativo ad errori sui dati che non incidono sulla determinazione dell’imposta (es. dati anagrafici, descrizione del bene ecc.), la norma di comportamento prevede che il ricevente possa registrare e detrarre la relativa imposta.
Anche in questa circostanza, il cessionario committente può richiedere la rettifica e la nuova emissione del documento da parte del fornitore. In caso di mancata regolarizzazione da parte di quest’ultimo, ha facoltà di emettere opportuna autofattura idonea a correggere i dati incongruenti.
In questo caso specifico, la trasmissione dell’autofattura allo Sdi parrebbe non costituire un obbligo, considerato che l’articolo 6, comma 8, lett. b) circoscrive l’obbligo ai casi di fatture “irregolari”, le quali, secondo l’Amministrazione Finanziaria, coincidono con quelle che espongono un imponibile oppure un’imposta inferiore a quella correttamente dovuta (circolare 23/E/1999).