Oneri detraibili e deducibili: pubblicata la circolare delle Entrate

È stata pubblicata l'8 luglio, sul sito dell’Agenzia delle entrate, la circolare 19/E/2020, con la quale continua l’opera, già avviata con le precedenti circolari 7/E/2017, 7/E/2018 e 13/E/2019, di pubblicazione dei chiarimenti finalizzati alla corretta compilazione della dichiarazione dei redditi delle persone fisiche, con specifiche indicazioni riguardo alle deduzioni dal reddito, alle detrazioni d’imposta, ai crediti d’imposta e all’apposizione del visto di conformità.

Tra le 411 pagine di circolare si ritiene utile soffermare l’attenzione sulla nuova detrazione, pari al 50% delle spese sostenute per il riscatto dei periodi non coperti da contribuzione (cosiddetta “pace contributiva”).

Si ricorda, a tal proposito, che, con l’articolo 20 D.L. 4/2019 è stata introdotta, per il triennio 2019-2021, in via sperimentale, la possibilità, per alcuni soggetti rientranti nel sistema di calcolo contributivo integrale, di riscattare, in tutto o in parte, nella misura massima di cinque anni, anche non continuativi, i periodi precedenti il 30 marzo 2019 (data di entrata in vigore del decreto), non coperti da contribuzione presso forme di previdenza obbligatoria.

La detrazione, pari, come già anticipato, al 50%, spetta sull’ammontare effettivamente versato nel corso dell’anno e deve essere ripartita in 5 quote annuali di pari importo.

La circolare richiama l’esempio del contribuente che ha scelto la rateazione dell’onere in 120 rate mensili (10 anni): per il primo anno (anno n) la detrazione sarà pari al 50% della somma effettivamente versata nell’anno n e sarà ripartita nel medesimo anno e nei successivi 4 anni (n+1, n+2, n+3, n+4) in cinque quote di pari importo.

L’indicata modalità di calcolo dovrà essere seguita anche nelle annualità successive, per tutta la durata del piano di rateazione. Pertanto, per il decimo anno di rateizzazione (n+9) la detrazione sarà sempre pari al 50% della somma effettivamente versata nell’anno (n+9) e sarà ripartita nel medesimo anno e nei successivi 4 anni (n+10, n+11, n+12, n+13).

Si ricorda, inoltre, che, nel settore privato, il datore di lavoro dell’assicurato può sostenere l’onere per il riscatto, mediante la destinazione, a tal fine, dei premi di produzione spettanti al lavoratore stesso. Al ricorrere di questa fattispecie, le somme destinate al riscatto non rientrano nella base imponibile fiscale del lavoratore (risultando comunque deducibili per il datore di lavoro). La detrazione, quindi, non spetta per le spese sostenute nel 2019 che, nello stesso anno, sono state rimborsate dal datore di lavoro in sostituzione delle retribuzioni premiali e indicate nel punto 581 e/o 601 della Certificazione Unica 2020.

Un’altra novità che caratterizza i modelli dichiarativi di quest’anno riguarda le spese di istruzione non universitaria, con riferimento alle quali l’importo massimo della detrazione è stato portato, per l’anno 2019, a 800 euro.

Si ricorda, a tal proposito, che la detrazione spetta a fronte delle spese sostenute per la frequenza di:

  • scuole dell’infanzia (scuole materne);
  • scuole primarie e scuole secondarie di primo grado (scuole elementari e medie);
  • scuole secondarie di secondo grado (scuola superiore);

sia statali sia paritarie private e degli enti locali.

Con riferimento ai corsi di alta formazione artistica, musicale e coreutica, si rende necessario distinguere:

  • i corsi istituiti in base all’ordinamento antecedente il D.P.R. 212/2005 presso i Conservatori di Musica e gli Istituti musicali pareggiati, i quali sono riconducibili alla formazione scolastica secondaria e godono della detrazione in esame,
  • i corsi di formazione istituiti ai sensi del D.P.R. 212/2015, che, invece, possono considerarsi equiparabili alle spese sostenute per l’iscrizione ai corsi universitari (rigo E8/E10, codice 13).

Tra le spese ammesse alla detrazione rientrano:

  • le tasse (a titolo di iscrizione e di frequenza),
  • i contributi obbligatori,
  • i contributi volontari e le erogazioni liberali deliberati dagli istituti scolastici o dai loro organi e sostenuti per la frequenza scolastica (tali contributi ed erogazioni, anche se versati volontariamente, in quanto deliberati dagli istituti scolastici, non rientrano tra quelli che costituiscono erogazioni liberali finalizzati all’innovazione tecnologica, all’edilizia scolastica e all’ampliamento dell’offerta formativa che danno diritto alla detrazione ai sensi dell’articolo 15, comma 1, lett. i-octies, Tuir),
  • le spese per la mensa scolastica (circolare AdE 3/E/2016, risposta 1.15) e per i servizi scolastici integrativi quali l’assistenza al pasto e il pre e post scuola (risoluzione AdE 68/E/2016),
  • le spese per le gite scolastiche, per l’assicurazione della scuola e ogni altro contributo scolastico finalizzato all’ampliamento dell’offerta formativa deliberato dagli organi d’istituto (corsi di lingua, teatro, ecc., svolti anche al di fuori dell’orario scolastico e senza obbligo di frequenza),
  • le spese sostenute dal 1° gennaio 2018 per il servizio di trasporto scolastico anche se reso per il tramite del comune o di altri soggetti terzi rispetto alla scuola e anche se non è stato deliberato dagli organi d’istituto. Nella circolare si precisa, tra l’altro, che la detrazione delle spese sostenute per il trasporto scolastico è cumulabile con quella spettante per l’acquisto di abbonamenti ai servizi di trasporto locale, regionale e interregionale, da indicare nel rigo E8-E10 del modello 730, codice 40. Pertanto, ad esempio, un genitore che ha sostenuto la spesa per il servizio di trasporto scolastico per un figlio e che ha acquistato, anche per lo stesso figlio, l’abbonamento al servizio di trasporto locale potrà fruire di entrambe le detrazioni, ricorrendone i relativi presupposti.